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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 agosto 1986, n. 22

CONTRIBUTI PER L'ELABORAZIONE DI PIANI E PROGETTI DI INTERVENTO PER L'ADEGUAMENTO E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 6 agosto 1986

Art. 5
Modalità per la concessione dei contributi
1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale.
2. Le domande che fanno carico allo stanziamento per l'esercizio 1986 devono essere presentante entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; quelle relative agli esercizi successivi dovranno essere presentate entro il mese di marzo di ogni anno.
3. Le domande devono essere corredate da una relazione tecnica e da un preventivo di spesa.

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