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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 agosto 1986, n. 22

CONTRIBUTI PER L'ELABORAZIONE DI PIANI E PROGETTI DI INTERVENTO PER L'ADEGUAMENTO E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 6 agosto 1986

Art. 9
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e ammontanti complessivamente a Lire 600.000.000 nel triennio 1986- 1988, la Regione Emilia - Romagna fa fronte, a partire dall'esercizio finanziario 1986, con le allocazioni di spesa contenute nel bilancio pluriennale 1986- 1988, Sezione 3a - Settore 04 - Programma 03 - " Commercio e mercati".
2. Alla spesa prevista per l'esercizio finanziario 1986 e ammontare a Lire 200.000.000, la Regione Emilia - Romagna fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli di spesa nell'ambito del Programma 03 - " Commercio e mercati" - settore 04 - Sezione 3a, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di variazione di bilancio mediante il prelievo di pari importo dal fondo globale di cui al cap. 86350 del bilancio per l'esercizio finanziario 1986, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale importo dalla voce n. 1 dell' elenco n. 2 annesso al bilancio stesso.
3. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1986, dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, terzo comma, della Legge regionale 6 luglio 1977 n. 31, nel rispetto delle specificazioni previste dal terzo comma dell'art. 26 della citata Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, di contabilità regionale.
4. Le quote di autorizzazione di spesa relative al biennio 1987- 1988 saranno determinate dalla Legge di bilancio di ciascun esercizio a norma del primo comma dell' art. 12 della Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, di contabilità regionale.

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