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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 agosto 1986, n. 22

CONTRIBUTI PER L'ELABORAZIONE DI PIANI E PROGETTI DI INTERVENTO PER L'ADEGUAMENTO E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 6 agosto 1986

Art. 4
Misura dei contributi
1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi nella misura massima del 70% della spesa complessiva ritenuta ammissibile.
2. La spesa ammissibile a contributo si intende comprensiva degli oneri occorrenti per eventuali consulenze ed indagini preliminari.
3. I Contributi previsti nella presente legge non sono cumulabili con altri contributi concessi dalla Regione ad altro titolo per interventi relativi alla medesima iniziativa.

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