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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 agosto 1986, n. 22

CONTRIBUTI PER L'ELABORAZIONE DI PIANI E PROGETTI DI INTERVENTO PER L'ADEGUAMENTO E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 6 agosto 1986

Art. 7
Liquidazione dei contributi
1. La liquidazione dei contributi agli enti di cui all'art. 3, esclusi quelli di cui al secondo comma dell'art. 6, spetta alla Giunta regionale o, su delega di questa, ad un componente della Giunta stessa.
2. La liquidazione del contributo concesso avviene in un' unica soluzione a seguito dell'invio alla Regione di copia dei piani e dei progetti redatti, nonchè della documentazione di spesa sostenuta e liquidata con atto formale dell'ente beneficiario del contributo. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori al preventivo, il contributo sarà ridotto in misura proporzionale.
3. Il contributo concesso sarà revocato qualora l'ente beneficiario non provveda all'invio della documentazione tecnica e di spesa entro il termine di due anni dalla comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

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