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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 agosto 1986, n. 22

CONTRIBUTI PER L'ELABORAZIONE DI PIANI E PROGETTI DI INTERVENTO PER L'ADEGUAMENTO E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 6 agosto 1986

INDICE

Art. 1 - Finalità della legge
Art. 2 - Iniziative ammesse a contributo
Art. 3 - Soggetti destinatari
Art. 4 - Misura dei contributi
Art. 5 - Modalità per la concessione dei contributi
Art. 6 - Graduatoria delle domande
Art. 7 - Liquidazione dei contributi
Art. 8 - Abrogazione di norme
Art. 9 - Copertura finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità della legge
1. La Regione concede contributi agli enti indicati nell' art. 3 al fine di favorire la formazione dei piani settoriali di cui al secondo comma dell'art. 4 (strumenti della programmazione provinciale) della Legge regionale 27 febbraio 1984 n. 6 concernente norme per il riordino istituzionale, relativi allo sviluppo della distribuzione commerciale e delle attività turistiche, e per la redazione di progetti di intervento per l'ammodernamento e la ristrutturazione del sistema distributivo.
Art. 2
Iniziative ammesse a contributo
1. L'intervento finanziario della Regione è destinato alle iniziative che abbiano per oggetto:
a) la redazione dei piani settoriali relativi allo sviluppo della distribuzione commerciale e delle attività turistiche previsti dal secondo comma dell'art. 4 (strumenti della programmazione provinciale) della Legge regionale 27 febbraio 1984 n. 6, concernente norme sul riordino istituzionale;
b) la stesura di progetti di fattibilità e di progetti esecutivi relativi alla costruzione, alla ristrutturazione e all' ampliamento di mercati all'ingrosso, di centri commerciali all'ingrosso, di centri commerciali al dettaglio, di mercati ambulanti e di altre strutture distributive al dettaglio.
Art. 3
Soggetti destinatari
1. Sono destinatari dei contributi di cui all'art. 4:
a) le Province, il Circondario di Rimini e le Assemblee dei Comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n 23 e n. 39 di cui alla Legge regionale 29 agosto 1979 n 28, per le iniziative di cui alla lett. a) del primo comma dell'art. 2;
b) i Comuni, le Comunità Montane e le società a prevalente partecipazione di capitale degli Enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali per le iniziative di cui alla lett b) del primo comma dell'art. 2.
Art. 4
Misura dei contributi
1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi nella misura massima del 70% della spesa complessiva ritenuta ammissibile.
2. La spesa ammissibile a contributo si intende comprensiva degli oneri occorrenti per eventuali consulenze ed indagini preliminari.
3. I Contributi previsti nella presente legge non sono cumulabili con altri contributi concessi dalla Regione ad altro titolo per interventi relativi alla medesima iniziativa.
Art. 5
Modalità per la concessione dei contributi
1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale.
2. Le domande che fanno carico allo stanziamento per l'esercizio 1986 devono essere presentante entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; quelle relative agli esercizi successivi dovranno essere presentate entro il mese di marzo di ogni anno.
3. Le domande devono essere corredate da una relazione tecnica e da un preventivo di spesa.
Art. 6
Graduatoria delle domande
1. La Giunta, sentita la competente Commissione consiliare, delibera la graduatoria delle domande e la concessione dei contributi stessi.
2. Per la gestione dei fondi assegnati, a norma del primo comma, al Circondario di Rimini e alle Assemblee dei Comuni, corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla Legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, si applicano le norme di cui agli articoli 66 e seguenti della Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.
3. La deliberazione della Giunta regionale viene pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 7
Liquidazione dei contributi
1. La liquidazione dei contributi agli enti di cui all'art. 3, esclusi quelli di cui al secondo comma dell'art. 6, spetta alla Giunta regionale o, su delega di questa, ad un componente della Giunta stessa.
2. La liquidazione del contributo concesso avviene in un' unica soluzione a seguito dell'invio alla Regione di copia dei piani e dei progetti redatti, nonchè della documentazione di spesa sostenuta e liquidata con atto formale dell'ente beneficiario del contributo. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori al preventivo, il contributo sarà ridotto in misura proporzionale.
3. Il contributo concesso sarà revocato qualora l'ente beneficiario non provveda all'invio della documentazione tecnica e di spesa entro il termine di due anni dalla comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.
Art. 8
Abrogazione di norme
1. La legge regionale 3 dicembre 1976, n. 52, concernente " Contributi per l'elaborazione di piani e progetti di interventi per l'adeguamento e lo sviluppo delle attività commerciali", è abrogata.
Art. 9
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e ammontanti complessivamente a Lire 600.000.000 nel triennio 1986- 1988, la Regione Emilia - Romagna fa fronte, a partire dall'esercizio finanziario 1986, con le allocazioni di spesa contenute nel bilancio pluriennale 1986- 1988, Sezione 3a - Settore 04 - Programma 03 - " Commercio e mercati".
2. Alla spesa prevista per l'esercizio finanziario 1986 e ammontare a Lire 200.000.000, la Regione Emilia - Romagna fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli di spesa nell'ambito del Programma 03 - " Commercio e mercati" - settore 04 - Sezione 3a, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di variazione di bilancio mediante il prelievo di pari importo dal fondo globale di cui al cap. 86350 del bilancio per l'esercizio finanziario 1986, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale importo dalla voce n. 1 dell' elenco n. 2 annesso al bilancio stesso.
3. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1986, dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, terzo comma, della Legge regionale 6 luglio 1977 n. 31, nel rispetto delle specificazioni previste dal terzo comma dell'art. 26 della citata Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, di contabilità regionale.
4. Le quote di autorizzazione di spesa relative al biennio 1987- 1988 saranno determinate dalla Legge di bilancio di ciascun esercizio a norma del primo comma dell' art. 12 della Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, di contabilità regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 2 agosto 1986

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