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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1986, n. 30

INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITA' MOTORIE E RICREATIVE NEL TEMPO LIBERO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 27 agosto 1986

Art. 1
Principi e finalità
1. La Regione Emilia - Romagna, in conformità del proprio Statuto e della normativa statale vigente, promuove attività ed iniziative volte all'incremento della pratica sportiva e delle attività ricreative, nonchè al sostegno dell'associazionismo operante nel settore.
2. La Regione ispira i propri interventi al fine primario di esaltare i valori educativi e formativi connessi alla pratica dello sport ed alle attività ricreative.

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