LEGGE REGIONALE 25 agosto 1986, n. 30
INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITA' MOTORIE E RICREATIVE NEL TEMPO LIBERO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 27 agosto 1986
Art. 1
Principi e finalità
1. La Regione Emilia - Romagna, in conformità del proprio Statuto e della normativa statale vigente, promuove attività ed iniziative volte all'incremento della pratica sportiva e delle attività ricreative, nonchè al sostegno dell'associazionismo operante nel settore.
2. La Regione ispira i propri interventi al fine primario di esaltare i valori educativi e formativi connessi alla pratica dello sport ed alle attività ricreative.