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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1986, n. 30

INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITA' MOTORIE E RICREATIVE NEL TEMPO LIBERO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 27 agosto 1986

Art. 10
Accertamento sugli interventi ed erogazione dei contributi
1. L'erogazione dei contributi per interventi di investimento a favore degli enti locali di cui all'art. 4 lettera a) della presente legge viene effettuato secondo quanto previsto dagli artt. 14 e 15 della Legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29.
2. L'erogazione dei contributi in conto capitale per gli interventi di investimento a favore di associazioni o privati di cui all'art. 4 lettere b) e c) della presente legge viene effettuata in conto capitale in sue soluzioni:
- una prima, pari al 50%, alla dimostrazione dell'avvenuto inizio dei lavori;
- una seconda, per il restante 50%, a presentazione da parte del beneficiario del certificato di avvenuta esecuzione dei lavori reso dal tecnico comunale del Comune territorialmente competente.
3. L'erogazione dei contributi in conto interesse per gli interventi di investimento a favore di Associazioni o privati di cui all'art. 4 lettere b) e c) della presente legge viene effettuata dalla ragioneria regionale sulla base di appositi ruoli di spesa fissa e previa acquisizione di copia conforme dei contratti di mutuo relativi alle singole opere o investimenti finanziati.
4. L'erogazione dei contributi per l'acquisto di attrezzature a favore di Associazioni o privati, di cui all'art. 4 lettere b), c) della presente legge, avviene in un' unica soluzione a seguito dell'accertamento della regolare esecuzione della fornitura.
5. L'erogazione dei contributi per le attività ed iniziative sportive e ricreative di cui all'art. 6, avviene in unica soluzione.

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