Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1986, n. 30

INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITA' MOTORIE E RICREATIVE NEL TEMPO LIBERO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 27 agosto 1986

Art. 11
Mutui a tasso agevolato per opere sportive
1. La Regione, ad integrazione dei contributi di cui all' art. 5, può stipulare con l'Istituto per il credito sportivo di Roma o con altri Istituti di credito autorizzati, convenzioni che prevedono a favore dei Comuni, delle Associazioni sportive e ricreative e dei privati, la concessione di mutui a tasso agevolato, per la costruzione o l'ampliamento e la trasformazione di impianti, nonchè delle attrezzature relative, aventi le caratteristiche indicate dal programma di settore di cui all'art. 3.
2. L'Associazione sportiva o ricreativa, beneficiaria dei contributi regionali, che realizza l'opera su terreno di proprietà dell'Ente locale, qualora non sia in grado di fornire, totalmente o parzialmente, la garanzia richiesta dall'Istituto di credito per la concessione del mutuo, può chiedere di essere ammessa ad una fidejussione regionale, per la parte del mutuo non garantita; l'eventuale fidejussione regionale può essere concessa nei limiti delle disponibilità delle somme iscritte a tale scopo, annualmente, nel bilancio di previsione regionale.

Espandi Indice