LEGGE REGIONALE 25 agosto 1986, n. 30
INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITA' MOTORIE E RICREATIVE NEL TEMPO LIBERO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 27 agosto 1986
Art. 12
Dichiarazione di pubblica utilità
1. Gli impianti sportivi e ricreativi realizzati con i contributi previsti dalla presente legge sono considerati opere destinate a servizi di interesse generale. Sono esenti dal pagamento del contributo di concessione inerente al costo di costruzione, ai sensi del primo comma dell'art. 10 della Legge 28 gennaio 1977 . n. 10, concernente " Norme per l'edificabilità dei suoli ".
2. L'acquisizione delle aree necessarie, per l'edificazione degli impianti ammessi a contributo a norma della presente legge, avviene con le esenzioni che regolano l'esecuzione di opere pubbliche.
3. L'ammissione a contributo equivale, ad ogni effetto di legge, alla dichiarazione di pubblica utilita, indifferibilità ed urgenza, di cui alla Legge 22 ottobre 1971, n. 865 , concernente " Norme sulla espropriazione per pubblica utilità " e successive modificazioni.