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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1986, n. 30

INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITA' MOTORIE E RICREATIVE NEL TEMPO LIBERO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 27 agosto 1986

Art. 12
Dichiarazione di pubblica utilità
1. Gli impianti sportivi e ricreativi realizzati con i contributi previsti dalla presente legge sono considerati opere destinate a servizi di interesse generale. Sono esenti dal pagamento del contributo di concessione inerente al costo di costruzione, ai sensi del primo comma dell'art. 10 della Legge 28 gennaio 1977 Sito esterno. n. 10, concernente " Norme per l'edificabilità dei suoli ".
2. L'acquisizione delle aree necessarie, per l'edificazione degli impianti ammessi a contributo a norma della presente legge, avviene con le esenzioni che regolano l'esecuzione di opere pubbliche.
3. L'ammissione a contributo equivale, ad ogni effetto di legge, alla dichiarazione di pubblica utilita, indifferibilità ed urgenza, di cui alla Legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno, concernente " Norme sulla espropriazione per pubblica utilità " e successive modificazioni.

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