LEGGE REGIONALE 25 agosto 1986, n. 30
INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITA' MOTORIE E RICREATIVE NEL TEMPO LIBERO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 27 agosto 1986
Art. 13
Tutela sanitaria delle attività sportive
1. Il servizio di tutela sanitaria avviene nell'ambito delle competenze delle Unità sanitarie locali, secondo le norme regionali vigenti.