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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1986, n. 30

INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITA' MOTORIE E RICREATIVE NEL TEMPO LIBERO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 27 agosto 1986

Art. 14
Consulta regionale
1. E' istituita la Consulta regionale per le attività sportive e ricreative.
2. La Consulta è organo consultivo della Giunta regionale nelle materie oggetto della presente legge. Formula proposte di iniziative e di interventi di competenza della Regione. Esprime pareri sulla proposta del programma di settore di cui al precedente art. 3.
3. La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale competente o da un suo delegato ed è composta:
a) dagli Assessori allo sport dei Comuni capoluogo, delle Amministrazioni provinciali, del Circondario di Rimini e da un rappresentante per ognuna delle Assemblee di Comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla Legge regionale 29 agosto 1979, n. 28;
b) dal Sovrintendente scolastico dell'Emilia - Romagna;
c) da un coordinatore di educazione fisica designato dal Sovrintendente scolastico per l'Emilia - Romagna;
d) da un rappresentante dell'Istituto superiore di educazione fisica dell'Emilia - Romagna;
e) da un esperto in rappresentanza delle Forze armate;
f) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali CGIL - CISL - UIL;
g) da otto rappresentanti designati dal Consiglio regionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano( CONI);
h) da un rappresentante dell'AAdI, Atleti Azzurri di Italia, regionale;
i) da un rappresentante di ciascuna Associazione ricreativa o di ciascun ente di promozione sportiva che, singolarmente o associato, sia presente con almeno cinque società di base in non meno di cinque province della regione;
l) da tre rappresentanti delle Associazioni di portatori di handicap.
4. La Consulta viene costituita entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero entro 60 giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale neo - eletto.
5. La Consulta regionale è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, quando sia stata designata almeno la metà dei suoi componenti.
6. Ogni organismo rappresentato in seno alla Consulta, può sostituire il proprio rappresentante inviandone motivata comunicazione al Presidente della Consulta.
7. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla sostituzione, procedendo alla nomina con decreto.
8. Alle riunioni della Consulta sono invitati i consiglieri regionali componenti della competente Commissione consiliare. Possono essere altresì invitati i rappresentanti di istituzioni, Enti ed Associazioni che abbiano specifico interesse all'argomento in discussione.
9. La Consulta resta in carica quanto il Consiglio regionale. Ai componenti la Consulta spettano i compensi ed i rimborsi, di cui alla Legge regionale 15 dicembre 1977, n 49 ed alla Legge regionale 18 marzo 1985, n. 8, concernente " Modificazioni alle Leggi regionali n. 49 del 15 dicembre 1977, e n. 23 del 21 agosto 1981, relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali ".

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