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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1986, n. 30

INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITA' MOTORIE E RICREATIVE NEL TEMPO LIBERO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 27 agosto 1986

Art. 16
Norme finanziarie
1. La legge di bilancio determina annualmente l'entità delle spese correnti relative agli interventi previsti dalla presente legge, a norma dell'art. 11 della Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.
2. Per le spese di investimento sono di volta in volta disposte specifiche autorizzazioni di spesa a seconda delle necessità e fatte salve le disponibilità di bilancio.
3. Le spese per il funzionamento del Comitato tecnico per le attività sportive e ricreative di cui all'art. 8 e della Consulta regionale per le attività sportive e ricreative di cui all'art. 14 della presente legge, sono previste al Capitolo di spesa numero 70050 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1986 e saranno previste annualmente nel capitolo corrispondente dei futuri bilanci di previsione, per gli esercizi successivi.

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