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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1986, n. 30

INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITA' MOTORIE E RICREATIVE NEL TEMPO LIBERO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 27 agosto 1986

Art. 2
Interventi
1. Gli interventi della Regione sono in particolare volti:
a) alla realizzazione di un sistema coordinato di impianti ed attrezzature sportive e ricreative destinate ad uso pubblico anche mediante la ristrutturazione e l'adeguamento degli impianti esistenti;
b) alla piena utilizzazione degli impianti e delle attrezzature sportive e ricreative;
c) alla costruzione, all'adeguamento ed al riattamento di palestre ed impianti ginnico - sportivi in edifici scolastici, a norma della Legge 7 febbraio 1958, n. 88 Sito esterno;
d) alla realizzazione negli edifici scolastici, nei limiti della legislazione vigente e d' intesa con le autorità competenti, di spazi attrezzati per attività sportive e ricreative extrascolastiche;
e) all'attuazione di iniziative sportive, ricreative e di progetti sperimentali promosse da soggetti pubblici e/ o privati;
f) all'attuazione di studi e ricerche finalizzati alla conoscenza dei fenomeni relativi al " tempo libero ";
g) alla promozione ed attuazione degli scambi giovanili internazionali, da realizzarsi in accordo con i competenti organi dello Stato;
h) al sostegno dell'associazionismo sportivo;
i) alla formazione ed aggiornamento di dirigenti ed operatori dei settori;
l) al sostegno di iniziative specifiche riservate ai portatori di handicap.

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