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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1986, n. 30

INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITA' MOTORIE E RICREATIVE NEL TEMPO LIBERO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 27 agosto 1986

Art. 3
Programma di settore
1. Gli interventi di cui al precedente art. 2 costituiscono l'articolazione settoriale del programma regionale di sviluppo.
2. Il programma comprende, oltre quanto previsto dall' art. 4 della Legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29;
a) l'analisi della dotazione delle strutture sportive e ricreative esistenti nel territorio regionale e del loro livello di servizio;
b) la determinazione di criteri per la valutazione dell'efficienza degli impianti, con particolare riferimento ai bacini di utenza e agli oneri di esercizio;
c) la determinazione della rilevanza regionale delle diverse strutture ed iniziative;
d) l'individuazione del potenziale fabbisogno di strutture sportive e ricreative;
e) l'individuazione di iniziative di sperimentazione e di innovazione;
f) l'indicazione delle forme d' attuazione degli scambi internazionali giovanili;
g) l'indicazione dei settori prioritari di intervento con riferimento alle caratteristiche dell'utenza ed alla distribuzione territoriale delle strutture e delle attività;
h) la determinazione delle esigenze di formazione ed aggiornamento professionale nei settori considerati.
3. I finanziamenti per la realizzazione degli interventi previsti dal programma di settore sono autorizzati dalla legge finanziaria regionale.

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