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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1986, n. 30

INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITA' MOTORIE E RICREATIVE NEL TEMPO LIBERO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 27 agosto 1986

Art. 4
Destinatari degli interventi
1. Sono destinatari degli interventi regionali:
a) le Province, i Comuni, le Comunità montane, i Consorzi di Enti locali ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29;
b) le Associazioni;
c) i privati.

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