Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1986, n. 30

INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITA' MOTORIE E RICREATIVE NEL TEMPO LIBERO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 27 agosto 1986

Art. 5
Forme di intervento
1. La Regione finanzia progetti di iniziativa pubblica e privata mediante contributi:
a) in conto capitale o in conto interessi per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e l'acquisto di impianti sportivi e ricreativi destinati ad uso pubblico;
b) in conto capitale, per l'acquisto di attrezzature ad uso sportivo e ricreativo.
2. La Regione contribuisce altresì al finanziamento di iniziative ed attività sportive e ricreative e di progetti sperimentali promossi da soggetti pubblici e/ o privati.
3. La fissazione dei livelli massimi dei contributi regionali dei singoli tipi di interventi avviene ai sensi dell'art 13 bis lettera d) della Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 " Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia - Romagna ".

Espandi Indice