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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1986, n. 30

INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITA' MOTORIE E RICREATIVE NEL TEMPO LIBERO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 27 agosto 1986

Art. 6
Interventi a favore dell'associazionismo
1. La Regione, a sostegno delle attività organizzative e di coordinamento degli organismi regionali delle associazioni sportive e ricreative, concede contributi finalizzati a:
a) programmi di promozione, diffusione e organizzazione dell'associazionismo sportivo e ricreativo;
b) studi e ricerche sulle attività sportive e ricreative;
c) formazione ed aggiornamento di dirigenti ed operatori sociali.
2. La fissazione del livello massimo di contributo regionale avviene ai sensi dell'articolo 13 bis lettera d) della Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 " Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia - Romagna ".

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