LEGGE REGIONALE 25 agosto 1986, n. 30
INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITA' MOTORIE E RICREATIVE NEL TEMPO LIBERO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 27 agosto 1986
Art. 7
Presentazione delle domande
1. I destinatari degli interventi di cui all'art. 4 della presente legge, che intendono accedere ai finanziamenti regionali previsti dai precedenti articoli 5 e 6, devono presentare la domanda entro i termini e con le modalità indicate dal programma di settore, ovvero della legge finanziaria regionale ai sensi dell'art. 13/ bis della Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 concernente " Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia - Romagna ".