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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1986, n. 30

INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITA' MOTORIE E RICREATIVE NEL TEMPO LIBERO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 27 agosto 1986

Art. 8
Comitato tecnico per le attività sportive e ricreative
1. E' istituito il Comitato tecnico per le attività sportive e ricreative.
2. Il Comitato è composto:
- dall'Assessore competente, o da un suo delegato, che lo presiede;
- da sette persone di comprovata esperienza nei vari settori considerati, elette dal Consiglio regionale con voto limitato.
3. Il Comitato, ove lo ritenga opportuno, può darsi un regolamento interno per disciplinare, negli aspetti non considerati dalla presente legge, la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.
4. Il Comitato, che dura in carica tre anni, esprime pareri obbligatori e non vincolanti in ordine al piano regionale di settore ed ai singoli programmi e progetti presentati ai sensi della presente legge.
5. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da collaboratori regionali incaricati dall'Assessore competente.
6. Ai componenti del Comitato spettano i compensi ed i rimborsi previsti dalla Legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49 e dalla Legge regionale 18 marzo 1985, n. 8, concernente " Modificazioni alle Leggi regionali n. 49 del 15 dicembre 1977, e n. 23 del 21 agosto 1981, relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali ".

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