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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1986, n. 30

INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITA' MOTORIE E RICREATIVE NEL TEMPO LIBERO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 27 agosto 1986

Art. 9
Approvazione e finanziamento dei progetti
1. Per gli interventi a favore di Enti locali di cui all'art. 4 lettera a), previsti dall'art. 5, primo comma della presente legge, si applicano le procedure di cui agli artt. 9, 10, 11 e 12 della Legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29.
2. Per gli interventi in conto capitale a favore di Associazioni o privati di cui all'art. 4 lettere b) e c), previsti dall'art. 5 della presente legge, si applicano le procedure di cui agli artt. 11 e 12 lettera a) della Legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29.
3. Per gli interventi in conto interessi a favore di Associazioni e privati di cui all'art. 4 lettere b), c), previsti dall'art. 5 della presente legge, si applicano le procedure di cui agli artt. 11 e 12 lettera b) della Legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29; la concessione del finanziamento è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base della lettera di affidamento del mutuo, da parte dell'Istituto finanziatore con l'esatta esplicazione delle condizioni contrattuali e della deliberazione di approvazione del progetto da parte del Comune territorialmente competente e del CONI Il decreto del Presidente dispone l'impegno di spesa, a norma dell'art. 15, comma secondo, della Legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29.
4. Per gli investimenti previsti dall'art. 6 della presente legge, l'elenco delle iniziative da finanziare è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, secondo le modalità fissate nel relativo programma di settore di cui al precedente art. 3.

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