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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1986, n. 30

INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITA' MOTORIE E RICREATIVE NEL TEMPO LIBERO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 27 agosto 1986

INDICE

Art. 1 - Principi e finalità
Art. 2 - Interventi
Art. 3 - Programma di settore
Art. 4 - Destinatari degli interventi
Art. 5 - Forme di intervento
Art. 6 - Interventi a favore dell'associazionismo
Art. 7 - Presentazione delle domande
Art. 8 - Comitato tecnico per le attività sportive e ricreative
Art. 9 - Approvazione e finanziamento dei progetti
Art. 10 - Accertamento sugli interventi ed erogazione dei contributi
Art. 11 - Mutui a tasso agevolato per opere sportive
Art. 12 - Dichiarazione di pubblica utilità
Art. 13 - Tutela sanitaria delle attività sportive
Art. 14 - Consulta regionale
Art. 15 - Entrata in vigore della presente legge e abrogazione della Legge regionale n. 20 del 24 luglio 1979
Art. 16 - Norme finanziarie
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Principi e finalità
1. La Regione Emilia - Romagna, in conformità del proprio Statuto e della normativa statale vigente, promuove attività ed iniziative volte all'incremento della pratica sportiva e delle attività ricreative, nonchè al sostegno dell'associazionismo operante nel settore.
2. La Regione ispira i propri interventi al fine primario di esaltare i valori educativi e formativi connessi alla pratica dello sport ed alle attività ricreative.
Art. 2
Interventi
1. Gli interventi della Regione sono in particolare volti:
a) alla realizzazione di un sistema coordinato di impianti ed attrezzature sportive e ricreative destinate ad uso pubblico anche mediante la ristrutturazione e l'adeguamento degli impianti esistenti;
b) alla piena utilizzazione degli impianti e delle attrezzature sportive e ricreative;
c) alla costruzione, all'adeguamento ed al riattamento di palestre ed impianti ginnico - sportivi in edifici scolastici, a norma della Legge 7 febbraio 1958, n. 88 Sito esterno;
d) alla realizzazione negli edifici scolastici, nei limiti della legislazione vigente e d' intesa con le autorità competenti, di spazi attrezzati per attività sportive e ricreative extrascolastiche;
e) all'attuazione di iniziative sportive, ricreative e di progetti sperimentali promosse da soggetti pubblici e/ o privati;
f) all'attuazione di studi e ricerche finalizzati alla conoscenza dei fenomeni relativi al " tempo libero ";
g) alla promozione ed attuazione degli scambi giovanili internazionali, da realizzarsi in accordo con i competenti organi dello Stato;
h) al sostegno dell'associazionismo sportivo;
i) alla formazione ed aggiornamento di dirigenti ed operatori dei settori;
l) al sostegno di iniziative specifiche riservate ai portatori di handicap.
Art. 3
Programma di settore
1. Gli interventi di cui al precedente art. 2 costituiscono l'articolazione settoriale del programma regionale di sviluppo.
2. Il programma comprende, oltre quanto previsto dall' art. 4 della Legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29;
a) l'analisi della dotazione delle strutture sportive e ricreative esistenti nel territorio regionale e del loro livello di servizio;
b) la determinazione di criteri per la valutazione dell'efficienza degli impianti, con particolare riferimento ai bacini di utenza e agli oneri di esercizio;
c) la determinazione della rilevanza regionale delle diverse strutture ed iniziative;
d) l'individuazione del potenziale fabbisogno di strutture sportive e ricreative;
e) l'individuazione di iniziative di sperimentazione e di innovazione;
f) l'indicazione delle forme d' attuazione degli scambi internazionali giovanili;
g) l'indicazione dei settori prioritari di intervento con riferimento alle caratteristiche dell'utenza ed alla distribuzione territoriale delle strutture e delle attività;
h) la determinazione delle esigenze di formazione ed aggiornamento professionale nei settori considerati.
3. I finanziamenti per la realizzazione degli interventi previsti dal programma di settore sono autorizzati dalla legge finanziaria regionale.
Art. 4
Destinatari degli interventi
1. Sono destinatari degli interventi regionali:
a) le Province, i Comuni, le Comunità montane, i Consorzi di Enti locali ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29;
b) le Associazioni;
c) i privati.
Art. 5
Forme di intervento
1. La Regione finanzia progetti di iniziativa pubblica e privata mediante contributi:
a) in conto capitale o in conto interessi per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e l'acquisto di impianti sportivi e ricreativi destinati ad uso pubblico;
b) in conto capitale, per l'acquisto di attrezzature ad uso sportivo e ricreativo.
2. La Regione contribuisce altresì al finanziamento di iniziative ed attività sportive e ricreative e di progetti sperimentali promossi da soggetti pubblici e/ o privati.
3. La fissazione dei livelli massimi dei contributi regionali dei singoli tipi di interventi avviene ai sensi dell'art 13 bis lettera d) della Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 " Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia - Romagna ".
Art. 6
Interventi a favore dell'associazionismo
1. La Regione, a sostegno delle attività organizzative e di coordinamento degli organismi regionali delle associazioni sportive e ricreative, concede contributi finalizzati a:
a) programmi di promozione, diffusione e organizzazione dell'associazionismo sportivo e ricreativo;
b) studi e ricerche sulle attività sportive e ricreative;
c) formazione ed aggiornamento di dirigenti ed operatori sociali.
2. La fissazione del livello massimo di contributo regionale avviene ai sensi dell'articolo 13 bis lettera d) della Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 " Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia - Romagna ".
Art. 7
Presentazione delle domande
1. I destinatari degli interventi di cui all'art. 4 della presente legge, che intendono accedere ai finanziamenti regionali previsti dai precedenti articoli 5 e 6, devono presentare la domanda entro i termini e con le modalità indicate dal programma di settore, ovvero della legge finanziaria regionale ai sensi dell'art. 13/ bis della Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 concernente " Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia - Romagna ".
Art. 8
Comitato tecnico per le attività sportive e ricreative
1. E' istituito il Comitato tecnico per le attività sportive e ricreative.
2. Il Comitato è composto:
- dall'Assessore competente, o da un suo delegato, che lo presiede;
- da sette persone di comprovata esperienza nei vari settori considerati, elette dal Consiglio regionale con voto limitato.
3. Il Comitato, ove lo ritenga opportuno, può darsi un regolamento interno per disciplinare, negli aspetti non considerati dalla presente legge, la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.
4. Il Comitato, che dura in carica tre anni, esprime pareri obbligatori e non vincolanti in ordine al piano regionale di settore ed ai singoli programmi e progetti presentati ai sensi della presente legge.
5. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da collaboratori regionali incaricati dall'Assessore competente.
6. Ai componenti del Comitato spettano i compensi ed i rimborsi previsti dalla Legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49 e dalla Legge regionale 18 marzo 1985, n. 8, concernente " Modificazioni alle Leggi regionali n. 49 del 15 dicembre 1977, e n. 23 del 21 agosto 1981, relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali ".
Art. 9
Approvazione e finanziamento dei progetti
1. Per gli interventi a favore di Enti locali di cui all'art. 4 lettera a), previsti dall'art. 5, primo comma della presente legge, si applicano le procedure di cui agli artt. 9, 10, 11 e 12 della Legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29.
2. Per gli interventi in conto capitale a favore di Associazioni o privati di cui all'art. 4 lettere b) e c), previsti dall'art. 5 della presente legge, si applicano le procedure di cui agli artt. 11 e 12 lettera a) della Legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29.
3. Per gli interventi in conto interessi a favore di Associazioni e privati di cui all'art. 4 lettere b), c), previsti dall'art. 5 della presente legge, si applicano le procedure di cui agli artt. 11 e 12 lettera b) della Legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29; la concessione del finanziamento è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base della lettera di affidamento del mutuo, da parte dell'Istituto finanziatore con l'esatta esplicazione delle condizioni contrattuali e della deliberazione di approvazione del progetto da parte del Comune territorialmente competente e del CONI Il decreto del Presidente dispone l'impegno di spesa, a norma dell'art. 15, comma secondo, della Legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29.
4. Per gli investimenti previsti dall'art. 6 della presente legge, l'elenco delle iniziative da finanziare è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, secondo le modalità fissate nel relativo programma di settore di cui al precedente art. 3.
Art. 10
Accertamento sugli interventi ed erogazione dei contributi
1. L'erogazione dei contributi per interventi di investimento a favore degli enti locali di cui all'art. 4 lettera a) della presente legge viene effettuato secondo quanto previsto dagli artt. 14 e 15 della Legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29.
2. L'erogazione dei contributi in conto capitale per gli interventi di investimento a favore di associazioni o privati di cui all'art. 4 lettere b) e c) della presente legge viene effettuata in conto capitale in sue soluzioni:
- una prima, pari al 50%, alla dimostrazione dell'avvenuto inizio dei lavori;
- una seconda, per il restante 50%, a presentazione da parte del beneficiario del certificato di avvenuta esecuzione dei lavori reso dal tecnico comunale del Comune territorialmente competente.
3. L'erogazione dei contributi in conto interesse per gli interventi di investimento a favore di Associazioni o privati di cui all'art. 4 lettere b) e c) della presente legge viene effettuata dalla ragioneria regionale sulla base di appositi ruoli di spesa fissa e previa acquisizione di copia conforme dei contratti di mutuo relativi alle singole opere o investimenti finanziati.
4. L'erogazione dei contributi per l'acquisto di attrezzature a favore di Associazioni o privati, di cui all'art. 4 lettere b), c) della presente legge, avviene in un' unica soluzione a seguito dell'accertamento della regolare esecuzione della fornitura.
5. L'erogazione dei contributi per le attività ed iniziative sportive e ricreative di cui all'art. 6, avviene in unica soluzione.
Art. 11
Mutui a tasso agevolato per opere sportive
1. La Regione, ad integrazione dei contributi di cui all' art. 5, può stipulare con l'Istituto per il credito sportivo di Roma o con altri Istituti di credito autorizzati, convenzioni che prevedono a favore dei Comuni, delle Associazioni sportive e ricreative e dei privati, la concessione di mutui a tasso agevolato, per la costruzione o l'ampliamento e la trasformazione di impianti, nonchè delle attrezzature relative, aventi le caratteristiche indicate dal programma di settore di cui all'art. 3.
2. L'Associazione sportiva o ricreativa, beneficiaria dei contributi regionali, che realizza l'opera su terreno di proprietà dell'Ente locale, qualora non sia in grado di fornire, totalmente o parzialmente, la garanzia richiesta dall'Istituto di credito per la concessione del mutuo, può chiedere di essere ammessa ad una fidejussione regionale, per la parte del mutuo non garantita; l'eventuale fidejussione regionale può essere concessa nei limiti delle disponibilità delle somme iscritte a tale scopo, annualmente, nel bilancio di previsione regionale.
Art. 12
Dichiarazione di pubblica utilità
1. Gli impianti sportivi e ricreativi realizzati con i contributi previsti dalla presente legge sono considerati opere destinate a servizi di interesse generale. Sono esenti dal pagamento del contributo di concessione inerente al costo di costruzione, ai sensi del primo comma dell'art. 10 della Legge 28 gennaio 1977 Sito esterno. n. 10, concernente " Norme per l'edificabilità dei suoli ".
2. L'acquisizione delle aree necessarie, per l'edificazione degli impianti ammessi a contributo a norma della presente legge, avviene con le esenzioni che regolano l'esecuzione di opere pubbliche.
3. L'ammissione a contributo equivale, ad ogni effetto di legge, alla dichiarazione di pubblica utilita, indifferibilità ed urgenza, di cui alla Legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno, concernente " Norme sulla espropriazione per pubblica utilità " e successive modificazioni.
Art. 13
Tutela sanitaria delle attività sportive
1. Il servizio di tutela sanitaria avviene nell'ambito delle competenze delle Unità sanitarie locali, secondo le norme regionali vigenti.
Art. 14
Consulta regionale
1. E' istituita la Consulta regionale per le attività sportive e ricreative.
2. La Consulta è organo consultivo della Giunta regionale nelle materie oggetto della presente legge. Formula proposte di iniziative e di interventi di competenza della Regione. Esprime pareri sulla proposta del programma di settore di cui al precedente art. 3.
3. La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale competente o da un suo delegato ed è composta:
a) dagli Assessori allo sport dei Comuni capoluogo, delle Amministrazioni provinciali, del Circondario di Rimini e da un rappresentante per ognuna delle Assemblee di Comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla Legge regionale 29 agosto 1979, n. 28;
b) dal Sovrintendente scolastico dell'Emilia - Romagna;
c) da un coordinatore di educazione fisica designato dal Sovrintendente scolastico per l'Emilia - Romagna;
d) da un rappresentante dell'Istituto superiore di educazione fisica dell'Emilia - Romagna;
e) da un esperto in rappresentanza delle Forze armate;
f) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali CGIL - CISL - UIL;
g) da otto rappresentanti designati dal Consiglio regionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano( CONI);
h) da un rappresentante dell'AAdI, Atleti Azzurri di Italia, regionale;
i) da un rappresentante di ciascuna Associazione ricreativa o di ciascun ente di promozione sportiva che, singolarmente o associato, sia presente con almeno cinque società di base in non meno di cinque province della regione;
l) da tre rappresentanti delle Associazioni di portatori di handicap.
4. La Consulta viene costituita entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero entro 60 giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale neo - eletto.
5. La Consulta regionale è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, quando sia stata designata almeno la metà dei suoi componenti.
6. Ogni organismo rappresentato in seno alla Consulta, può sostituire il proprio rappresentante inviandone motivata comunicazione al Presidente della Consulta.
7. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla sostituzione, procedendo alla nomina con decreto.
8. Alle riunioni della Consulta sono invitati i consiglieri regionali componenti della competente Commissione consiliare. Possono essere altresì invitati i rappresentanti di istituzioni, Enti ed Associazioni che abbiano specifico interesse all'argomento in discussione.
9. La Consulta resta in carica quanto il Consiglio regionale. Ai componenti la Consulta spettano i compensi ed i rimborsi, di cui alla Legge regionale 15 dicembre 1977, n 49 ed alla Legge regionale 18 marzo 1985, n. 8, concernente " Modificazioni alle Leggi regionali n. 49 del 15 dicembre 1977, e n. 23 del 21 agosto 1981, relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali ".
Art. 15
Entrata in vigore della presente legge e abrogazione della Legge regionale n. 20 del 24 luglio 1979
1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1987; dalla stessa data è abrogata la Legge regionale n. 20 del 24 luglio 1979 " Interventi per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorie e ricreative nel tempo libero ".
Art. 16
Norme finanziarie
1. La legge di bilancio determina annualmente l'entità delle spese correnti relative agli interventi previsti dalla presente legge, a norma dell'art. 11 della Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.
2. Per le spese di investimento sono di volta in volta disposte specifiche autorizzazioni di spesa a seconda delle necessità e fatte salve le disponibilità di bilancio.
3. Le spese per il funzionamento del Comitato tecnico per le attività sportive e ricreative di cui all'art. 8 e della Consulta regionale per le attività sportive e ricreative di cui all'art. 14 della presente legge, sono previste al Capitolo di spesa numero 70050 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1986 e saranno previste annualmente nel capitolo corrispondente dei futuri bilanci di previsione, per gli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 25 agosto 1986

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