Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 settembre 1986, n. 32

MODIFICHE ALLE NORME CONCERNENTI L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME, PREVISTE DALLA LR 23 GENNAIO 1973, N. 7 (INIZIATIVA POPOLARE) E DALLA LR 13 MAGGIO 1980, N. 34 (REFERENDUM ABROGATIVO)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 111 dell' 11 settembre 1986

INDICE

Art. 1 - Modifiche al secondo comma dell'art. 8 (Autenticazione delle firme) della LR 23 gennaio 1973, n. 7, concernente l'esercizio dell'iniziativa popolare
Art. 2 - Modifiche al primo comma dell'art. 10 (Spese per l'autenticazione delle firme) della LR 23 gennaio 1973, n. 7, concernente l'esercizio dell'iniziativa popolare
Art. 3 - Modifiche al secondo comma dell'art. 5 (Autenticazione delle firme) della LR 13 maggio 1980, n. 34, concernente la disciplina del referendum abrogativo
Art. 4 - Modifiche al primo comma dell'art. 7 (Spese per l'autenticazione delle firme) della LR 13 maggio 1980, n. 34, concernente la disciplina del referendum abrogativo
Art. 5 - Norma transitoria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche al secondo comma dell'art. 8 (Autenticazione delle firme) della LR 23 gennaio 1973, n. 7, concernente l'esercizio dell'iniziativa popolare
1.
Il secondo comma dell'art. 8 della L. R. 23 gennaio 1973, n. 7, è così sostituito:
" La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione sia compreso il comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal giudice conciliatore, dal sindaco o da un suo delegato, dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ".
Art. 2
Modifiche al primo comma dell'art. 10 (Spese per l'autenticazione delle firme) della LR 23 gennaio 1973, n. 7, concernente l'esercizio dell'iniziativa popolare
1.
Il primo comma dell'art. 10 della L. R. 23 gennaio 1973, n. 7, è così sostituito:
" Le spese per l'autenticazione delle firme, fino ad un numero massimo di cinquemila sono a carico della Regione, che le liquida, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autenticazione ai segretari comunali, dopo che sia stata decisa l'ammissibilità della proposta".
Art. 3
Modifiche al secondo comma dell'art. 5 (Autenticazione delle firme) della LR 13 maggio 1980, n. 34, concernente la disciplina del referendum abrogativo
1.
Il secondo comma dell'art. 5 della L. R. 13 maggio 1980, n. 34, è così sostituito:
" La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione sia compreso il comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal giudice conciliatore, dal sindaco o da un suo delegato, dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ".
Art. 4
Modifiche al primo comma dell'art. 7 (Spese per l'autenticazione delle firme) della LR 13 maggio 1980, n. 34, concernente la disciplina del referendum abrogativo
1.
Il primo comma dell'art. 7 della L. R. 13 maggio 1980, n. 34, è così sostituito:
" Le spese per l'autenticazione del numero minimo prescritto di firme sono a carico della Regione, che le liquida nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autenticazione ai segretari comunali, dopo che sia stata decisa l'ammissione ai sensi dell'art. 9 ".
Art. 5
Norma transitoria
1. L'articolo 2 si applica alle iniziative popolari i cui promotori richiedano la vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme, ai sensi dell'art. 7 della LR 7/ 1973, dopo l'entrata in vigore della presente legge.
2. L'art. 4 si applica alle iniziative referendarie i cui promotori presentino l'istanza scritta prevista dall'art. 2 della Legge regionale 34/ 1980 dopo l'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 8 settembre 1986

Espandi Indice