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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1986, n. 42

ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 1983, N. 7, RECANTE NORME SULLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI SCARICHI CIVILI CHE NON RECAPITANO NELLE PUBBLICHE FOGNATURE - PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EUTROFIZZAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 142 del 2 dicembre 1986

Art. 1
Sostituzione di norme
1. L'ottavo comma dell'art. 20 della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 come modificato dall'art. 6 della Legge regionale 23 marzo 1984 n. 13 è sostituito dai seguenti: " La Giunta regionale determina mediante direttive tecniche vincolanti i carichi di liquame per ettaro di cui può essere consentito lo spandimento, entro i limiti massimi di cui all'art. 16. Tali direttive, emanate previo parere della competente Commissione consiliare, terranno conto delle diverse aree geografiche regionali e faranno riferimento alle caratteristiche chimico - fisiche ed idrogeologiche del suolo e del sottosuolo, alla natura delle coltivazioni, alle caratteristiche qualitative del liquame. Le Province ed il Comitato circondariale di Rimini, nell'ambito dell'attività di coordinamento di cui all'art 42, provvedono a predisporre la rappresentazione cartografica delle aree a scala 1: 10.000, in conformità agli elementi e parametri fissati dalle direttive regionali. In ogni caso - anche in attesa delle rappresentazioni cartografiche - i Comuni adeguano le autorizzazioni allo scarico alle direttive della Giunta regionale. "

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