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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1986, n. 42

ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 1983, N. 7, RECANTE NORME SULLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI SCARICHI CIVILI CHE NON RECAPITANO NELLE PUBBLICHE FOGNATURE - PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EUTROFIZZAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 142 del 2 dicembre 1986

Art. 10
Utilizzazione delle Unità sanitarie locali
1. Per gli accertamenti ed i controlli necessari all'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9 le Ammnistrazioni provinciali ed il Comitato circondariale di Rimini si avvalgono anche dei Servizi di igiene pubblica delle competenti Unità sanitarie locali nonchè dei Presidi multizonali di prevenzione mediante specifiche convenzioni.
2. Per le valutazioni e gli accertamenti tecnici connessi alla istruttoria sulle domande di autorizzazione le Province ed il Comitato circondariale di Rimini possono avvalersi anche dei Servizi provinciali della regione per la difesa del suolo, risorse idriche e forestali.

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