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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1986, n. 42

ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 1983, N. 7, RECANTE NORME SULLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI SCARICHI CIVILI CHE NON RECAPITANO NELLE PUBBLICHE FOGNATURE - PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EUTROFIZZAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 142 del 2 dicembre 1986

Art. 12
Variazioni di tabelle
1. Alle Tabelle II e II allegate alla Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 sono apportate le seguenti variazioni:
a) la lettera "( c)" dopo la parola " Parametro" è sostituita dalla lettera "( a)";
b) il parametro n. 48 e la relative dizione " germi patogeni assenti" sono sostituiti dai seguenti parametri e dizioni:
48 coliformi totali mpn / 100 ml 20.000 (d)
48/ a coliformi fecali mpn / 100 ml12.00 (d)
48/ b streptococchi fecali mpn / 100 ml 2.000 (d)
2.
Alle note in calce alle Tabelle II e III viene aggiunta la seguente:
'' d) i limiti si applicano in quanto espressamente previsti nell' atto autorizzativo rilasciato dall' autorita' comunale o provinciale, sentiti i competenti Servizi e Presidi delle Unita' sanitarie locali e tenuto conto degli usi del corpo idrico ricettore nonche' degli standard di qualita' definiti in tal senso dalle normative statali. Resta fermo quanto previsto dall' art. 24 della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7. ''

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