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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1986, n. 42

ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 1983, N. 7, RECANTE NORME SULLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI SCARICHI CIVILI CHE NON RECAPITANO NELLE PUBBLICHE FOGNATURE - PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EUTROFIZZAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 142 del 2 dicembre 1986

Art. 3
Delega di funzioni
1. Sono delegate alle Amministrazioni provinciali ed al Comitato circondariale di Rimini le funzioni amministrative di competenza regionali inerenti il rilascio delle concessioni previste dalla lettera g) dell'art. 134 del RD 8 maggio 1904 n. 368 relativamente alla immissione di scarichi fognari in canali di bonifica.
2. La concessione viene rilasciata agli enti gestori delle pubbliche fognature contestualmente alla autorizzazione prevista dai successivi articoli 8 e 9 previo parere del Servizio provinciale per la difesa del suolo, risorse idriche e forestali e sentiti gli enti di bonifica interessati.
3. La predetta concessione deve indicare anche i quantitativi di acqua scaricabile compatibilmente con la capacità ricettiva della rete scolante interessata.

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