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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1986, n. 42

ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 1983, N. 7, RECANTE NORME SULLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI SCARICHI CIVILI CHE NON RECAPITANO NELLE PUBBLICHE FOGNATURE - PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EUTROFIZZAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 142 del 2 dicembre 1986

Art. 4
Proroga di termini
1. Il termine del 13 giugno 1986, indicato alla lettera a) del primo comma dell'art. 34 e alla lettera a) del primo comma dell'art. 35 della Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, è prorogato come segue:
a) nel caso di scarichi fognari per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in corso i lavori di realizzazione o di completamento dei relativi impianti di depurazione, sino alla attivazione degli impianti medesimi e, comunque, non oltre due anni dalla entrata in vigore della presente legge;
b) nel caso di scarichi fognari per i quali i lavori di realizzazione dei relativi impianti di depurazione vengano appaltati entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sino alla attivazione degli impianti medesimi e, comunque, non oltre due anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto. Ai fini di cui alle lettere a) e b) del primo comma gli impianti si intendono attivati al momento della comunicazione prevista nel terzo comma dell'art. 8.
3. Il termine di adeguamento ai limiti di accettabilità stabiliti dalla Tabella II allegata alla Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, già fissato entro il 13 giugno 1986 dalla lettera a) del secondo comma dell'art. 34 della medesima legge, sarà stabilito dal piano regionale di risanamento di cui alla Legge regionale 1 febbraio 1983, n. 9, o da piani stralcio del medesimo. L'adeguamento dovrà comunque avere luogo entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge.

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