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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1986, n. 42

ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 1983, N. 7, RECANTE NORME SULLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI SCARICHI CIVILI CHE NON RECAPITANO NELLE PUBBLICHE FOGNATURE - PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EUTROFIZZAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 142 del 2 dicembre 1986

Art. 5
Limiti stagionali per il fosforo
1. A decorrere dal 1o giugno 1987 gli scarichi degli insediamenti civili di classe B o C nonchè gli scarichi degli impianti di depurazione a servizio delle pubbliche fognature aventi portata superiore a 10.000 metri cubi/ giorno riferita al periodo di massimo consumo idrico dovranno essere effettuati nel rispetto, per il parametro n. 34 - fosforo totale di cui alla Tabella III allegata alla Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 e limitatamente al periodo 1o giugno- 30 settembre di ciascun anno, del valore limitato di 4 mg / litro espresso come P.
2. Alle medesime prescrizioni sono soggetti tutti gli scarichi degli impianti di depurazione di secondo livello come definiti dall'art. 33 della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 collocati nei Comuni costieri, anche se aventi portata inferiore a quella suddetta.
3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può ampliare il periodo stagionale di cui ai precedenti commi nonchè prevedere limiti più restrittivi del parametro fosforo totale.

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