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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1986, n. 42

ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 1983, N. 7, RECANTE NORME SULLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI SCARICHI CIVILI CHE NON RECAPITANO NELLE PUBBLICHE FOGNATURE - PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EUTROFIZZAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 142 del 2 dicembre 1986

Art. 8
Autorizzazione allo scarico delle nuove fognature
1. Gli enti che intendono gestire pubbliche fognature, di cui agli articoli 31 e seguenti della Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, costruite successivamente all'entrata in vigore della presente legge, debbono richiedere alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, o al Comitato circondariale di Rimini, l'autorizzazione per i rispettivi scarichi fognari, presentando istanza, corredata dei seguenti dati e documenti, riferiti a ciascuno scarico fognario:
a) configurazione della rete fognaria che confluisce nello scarico finale e caratteristiche strutturali della medesima;
b) catasto degli scarichi e degli insediamenti civili e produttivi che recapitano nella rete fognaria interessata;
c) sistemi apprestati o in via di apprestamento, per il trattamento delle acque reflue dello scarico interessato;
d) caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico interessato;
e) indicazione del corpo idrico ricettore nel quale si prevede l'immissione dello scarico e l'esatta ubicazione del punto di immissione;
f) regolamento di fognatura adottato ai sensi dell'art. 38 della Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7.
2. Le Amministrazioni provinciali ed il Comitato circondariale di Rimini rilasciano le autorizzazioni, previa verifica che gli scarichi rispettino i limiti di accettabilità previsti dalla Legge reigonale 29 gennaio 1983, n. 7, e successive modifiche o dal piano regionale di risanamento di cui alla Legge regionale 1 febbraio 1983, n. 9, ovvero dai relativi piani stralcio.
3. A tal fine gli enti gestori sono tenuti a dare immediata comunicazione della attivazione degli impianti e degli scarichi alle Amministrazioni provinciali ed al Comitato circondariale di Rimini.

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