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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1986, n. 42

ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 1983, N. 7, RECANTE NORME SULLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI SCARICHI CIVILI CHE NON RECAPITANO NELLE PUBBLICHE FOGNATURE - PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EUTROFIZZAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 142 del 2 dicembre 1986

Art. 9
Autorizzazione agli scarichi delle fognature esistenti
1. Gli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono pubbliche fognature, devono richiedere alle autorità competenti a norma dell'art. 8 l'autorizzazione per ciascuno scarico fognario.
2. A tal fine, entro nove mese dall'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a presentare apposita istanza corredata, oltre che dai dati e dai documenti previsti dall'art. 8, anche da un programma di adeguamento dello scarico ai limiti di accettabilità ed alle prescrizioni della Legge regionale 20 gennaio 1983, n. 7, e della presente legge o del piano regionale di risanamento di cui alla legge regionale 1 febbraio 1983, n. 9, con l'indicazione dei tempi a tal fine presumibilmente necessari.
3. Le Amministrazioni provinciali ed il Comitato circondariale di Rimini rilasciano le autorizzazioni in forma definitiva quando gli scarichi rispettano i limiti di accettabilità previsti dalla Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, e successive modifiche o dal piano regionale di risanamento di cui alla Legge regionale 1 febbraio 1983, n. 9, o da piani stralcio del medesimo.
4. Prima dell'autorizzazione definitiva le autorità competenti rilasciano un' autorizzazione provvisoria allo scarico che deve prevedere, mediante idonee prescrizioni e la fissazione di tempi intermedi, l'allineamento progressivo ai limiti finali di accettabilità previsti nelle tabelle allegate alla Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, e successive modifiche, nel piano regionale di risanamento di cui alla Legge regionale 1 febbraio 1983, n. 9, o in piani stralcio del medesimo.
5. L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro sei mesi dalla data di presentazione della relativa istanza ritualmente documentata, fermo restando il potere dell'autorità competente di revocare la autorizzazione " ope legis" e di rilasciare l'autorizzazione espressa con le prescrizioni del caso.

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