LEGGE REGIONALE 28 novembre 1986, n. 42
ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 1983, N. 7, RECANTE NORME SULLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI SCARICHI CIVILI CHE NON RECAPITANO NELLE PUBBLICHE FOGNATURE - PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EUTROFIZZAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
1.
Art. 12
Variazioni di tabelle
1.
Alle Tabelle II e III allegate alla Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 sono apportate le seguenti variazioni:
a)
la lettera
"(c)"
dopo la parola "Parametro" è sostituita dalla lettera "(a)" ;
b)
il parametro n. 48 e la relative dizione
"germi patogeni assenti"
sono sostituiti dai seguenti parametri e dizioni: 48 coliformi totali | mpn/100 ml | 20.000 (d) |
48/a coliformi fecali | mpn/100 ml | 12.000 (d) |
48/b streptococchi fecali mpn/100 | mpn/100 ml | 2.000 (d) |
2.
Alle note in calce alle Tabelle II e III viene aggiunta la seguente:
"d) i limiti si applicano in quanto espressamente previsti nell'atto autorizzativo rilasciato dall'autorità comunale o provinciale, sentiti i competenti Servizi e Presidi delle Unità sanitarie locali e tenuto conto degli usi del corpo idrico ricettore nonché degli standard di qualità definiti in tal senso dalle normative statali. Resta fermo quanto previsto dall'art. 24 della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7."
1.
2.
Note del Redattore:
Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".