LEGGE REGIONALE 28 novembre 1986, n. 42
ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 1983, N. 7, RECANTE NORME SULLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI SCARICHI CIVILI CHE NON RECAPITANO NELLE PUBBLICHE FOGNATURE - PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EUTROFIZZAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 1
Sostituzione di norme
1.
L'ottavo comma dell'art. 20 della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 come modificato dall'art. 6 della Legge regionale 23 marzo 1984 n. 13 è sostituito dai seguenti:
"La Giunta regionale determina mediante direttive tecniche vincolanti i carichi di liquame per ettaro di cui può essere consentito lo spandimento, entro i limiti massimi di cui all'art. 16.
Tali direttive, emanate previo parere della competente Commissione consiliare, terranno conto delle diverse aree geografiche regionali e faranno riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche ed idrogeologiche del suolo e del sottosuolo, alla natura delle coltivazioni, alle caratteristiche qualitative del liquame.
Le Province ed il Comitato circondariale di Rimini(1), nell'ambito dell'attività di coordinamento di cui all'art. 42, provvedono a predisporre la rappresentazione cartografica delle aree a scala 1: 10.000, in conformità agli elementi e parametri fissati dalle direttive regionali.
In ogni caso - anche in attesa delle rappresentazioni cartografiche - i Comuni adeguano le autorizzazioni allo scarico alle direttive della Giunta regionale."
Note del Redattore:
Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".