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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1986, n. 42

ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 1983, N. 7, RECANTE NORME SULLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI SCARICHI CIVILI CHE NON RECAPITANO NELLE PUBBLICHE FOGNATURE - PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EUTROFIZZAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 10
Utilizzazione delle Unità sanitarie locali
1. Per gli accertamenti ed i controlli necessari all'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9 le Amministrazioni provinciali ed il Comitato circondariale di Rimini(1)si avvalgono anche dei Servizi di igiene pubblica delle competenti Unità sanitarie locali nonché dei Presidi multizonali di prevenzione mediante specifiche convenzioni.
2. Per le valutazioni e gli accertamenti tecnici connessi alla istruttoria sulle domande di autorizzazione le Province ed il Comitato circondariale di Rimini possono avvalersi anche dei Servizi provinciali della regione per la difesa del suolo, risorse idriche e forestali.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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