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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1986, n. 42

ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 1983, N. 7, RECANTE NORME SULLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI SCARICHI CIVILI CHE NON RECAPITANO NELLE PUBBLICHE FOGNATURE - PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EUTROFIZZAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 11

(modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Sanzioni amministrative
1. Alle violazioni della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 e della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) a carico dei titolari di scarichi civili:
1) il pagamento di una somma da 51 Euro a 258 Euro in caso di inosservanza dell'obbligo di munirsi di autorizzazione prima di attivare gli scarichi medesimi (primo comma dell'art. 9 della Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7);
2) il pagamento di una somma da 516 Euro a 5.164 Euro nei casi di:
- mancato adeguamento ai limiti di accettabilità di cui alla Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, e successive modifiche anche se lo scarico si trovi in regime di autorizzazione tacita;
- mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione espressa di cui all'art. 10 della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7;
- violazione di specifiche prescrizioni e divieti contenuti nel Capo II del Titolo II e nel Titolo III della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 e successive modifiche, nonché nell'art. 5 della presente legge;
3) il pagamento di una somma da 1.032 Euro a 10.329 Euro in caso di mantenimento dello scarico nonostante il diniego o la revoca della autorizzazione;
b) a carico degli enti gestori delle pubbliche fognature:
1) il pagamento di una somma da 51 Euro a 258 Euro nel caso di inosservanza dell'obbligo di presentare l'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 9 della presente legge;
2) il pagamento di una somma da 516 Euro a 5.164 Euro nei casi di
- mancato adeguamento ai limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 e successive modifiche anche se lo scarico fognario si trovi in regime d'autorizzazione tacita ai sensi dell'art. 9;
- mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione espressa;
- violazione di specifiche prescrizioni e divieti contenuti nell'art. 5 della presente legge.
2. Le entrate provenienti dalla applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono devolute:
a) ai Comuni competenti per territorio per la parte derivante da infrazioni rilevate a carico dei titolari di insediamenti civili;
b) alle Amministrazioni provinciali ed al Comitato circondariale di Rimini (1)per la parte derivante da infrazioni rilevate a carico degli Enti gestori delle pubbliche fognature.
3. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al primo comma compete ai Comuni territorialmente interessati per quanto riguarda le infrazioni di cui alla lettera a) ed alle Amministrazioni provinciali ed al Comitato circondariale di Rimini per quanto riguarda le infrazioni di cui alla lettera b). A tal fine gli Enti suddetti si uniformeranno alle norme della Legge regionale 28 aprile 1984 n. 21 concernente la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale nonché per quanto in essa non previsto, alle norme della Legge 24 novembre 1981 n. 689 Sito esterno recante modifiche al sistema penale.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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