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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1986, n. 42

ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 1983, N. 7, RECANTE NORME SULLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI SCARICHI CIVILI CHE NON RECAPITANO NELLE PUBBLICHE FOGNATURE - PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EUTROFIZZAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 7
Norme di salvaguardia
1. Al fine di concorrere al contenimento dell'eutrofizzazione in attuazione dell'art. 12 del Decreto legge 20 novembre 1985, n. 667 Sito esterno, convertito con modifiche nella Legge 24 gennaio 1986, n. 7 Sito esterno, ed alla protezione delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento, il rilascio di autorizzazioni allo scarico riguardanti nuovi allevamenti suinicoli o l'aumento di potenzialità produttiva di quelli esistenti è sospeso fino all'adozione del piano di risanamento previsto dalla Legge regionale 1 febbraio 1983, n. 9, o di piani stralcio del medesimo, che dovrà avvenire non oltre il 31 dicembre 1987.
2. La salvaguardia prevista dal primo comma non si applica ai trasferimenti o alle ristrutturazioni di allevamenti suinicoli esistenti o ai nuovi allevamenti che vengano insediati in comuni nei quali, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, abbiano luogo chiusure di allevamenti suinicoli, purché i trasferimenti, le ristrutturazioni e nuovi insediamenti abbiano capacità produttiva non superiore a quella complessiva dei cessanti. Le aree di spandimento eventualmente a servizio di tali insediamenti non devono avere caratteristiche di più alta sensibilità ambientale rispetto alle aree precedentemente utilizzate. La valutazione di tali caratteristiche sarà fatta sulla base delle direttive regionali di cui all'ottavo comma dell'art. 20 della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7, come modificato dall'art. 1 della presente legge, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per le verifiche di cui al presente comma, i titolari degli allevamenti che cessano l'attività daranno comunicazione di ciò entro trenta giorni al Comune territorialmente interessato che provvederà alla revoca delle autorizzazioni allo scarico di cui alla Legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno ed alla Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 e successive modificazioni, anche se tacitamente acquisite.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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