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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1986, n. 43

NUOVE NORME A TUTELA DELL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDARIA. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 23 GENNAIO 1973, N. 7 E 13 MAGGIO 1980, N. 34.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 148 del 15 dicembre 1986

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - ISTITUZIONI E COMPITI DELLA COMMISSIONE
Espandere area tit1 Titolo II - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
Espandere area tit1 Titolo III - MODIFICHE ALLE NORME SULLE INZIATIVE POPOLARI E REFERENDARIE CONSEGUENTI ALLA ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE
Espandere area tit1 Titolo IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
ISTITUZIONI E COMPITI DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Istituzione della Commissione
1. E' istituita la Commissione consultiva regionale per i procedimenti d' iniziativa popolare e referendari.
2. Nei successivi articoli della presente legge, la Commissione regionale per i procedimenti d' iniziativa popolare e referendari è denominata " la Commissione".
Art. 2
Natura e funzioni
1. La Commissione è organo consultivo del Presidente della Regione e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale su questioni tecnico - giuridiche che concernano l'interpretazione, o comunque l'applicazione al caso concreto, delle norme dello statuto e delle leggi regionali in materia di iniziativa popolare e di referendum regionali, nonchè delle altre leggi nazionali e regionali di cui si renda necessaria l'interpretazione o l'applicazione nel corso dei procedimenti d' iniziativa popolare o referendaria.
2. Nei casi previsti dagli articoli 3 (parere sulla leggittimità dei quesiti referendari da sottoporre agli elettori), 4 (parere sugli effetti delle abrogazioni o modifiche delle norme soggette a referendum) e 5 (parere sulla concentrazione delle istanze referendarie) il parere della Commissione è obbligatorio.
3. La Commissione esprime il parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.
4. Il termine per deliberare assegnato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dall'art. 11 della Legge regionale del 23 gennaio 1973, n. 7 " Esercizio dell'iniziativa popolare delle leggi e degli atti amministrativi di interesse generale e per l'istituzione di Commissioni consiliari d' indagine, di studio e di inchiesta", nonchè dagli articoli 3 e 9 della Legge regionale 13 maggio 1980, n. 34 " Disciplina del referendum abrogativo" rimane sospeso durante il periodo ricompreso fra la data dell'invio alla Commissione della richiesta di parere, e la data del deposito del testo del parere e della motivazione presso la segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 3
Parere sulla legittimità dei quesiti referendari da porre agli elettori
1. La Commissione esprime all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale parere in ordine alla legittimità dei quesiti da sottoporre agli elettori, a norma dell'art. 3 della Legge regionale 13 maggio 1980, n. 34 " Disciplina del referendum abrogativo".
Art. 4
Parere sugli effetti delle abrogazioni o modifiche delle norme soggette a referendum e modifiche al secondo comma dell'art. 12 della Legge regionale 13 maggio 1980, n. 34 " Disciplina del referendum abrogativo"
1. La Commissione esprime parere in ordine ai provvedimenti che il Presidente della Regione è tenuto ad adottare, a norma dell'art. 12 della Legge regionale 13 maggio 1980, n. 34, qualora dopo l'ammissione di un referendum abrogativo intervenga l'abrogazione totale o parziale di norme di legge regionale comunque correlate al referendum, oppure entri in vigore una diversa disciplina della stessa materia.
2. Al secondo comma dell'art. 12 della Legge regionale 13 maggio 1980, n. 34 sono soppresse le parole " su parere vincolante dell'Ufficio regionale per il referendum costituito presso la Corte d' Appello di Bologna ".
Art. 5
Parere sulla concentrazione delle istanze referendarie
1. La Commissione esprime parere in ordine ai provvedimenti di competenza del Presidente della Regione, per la concentrazione in un unico referendum delle istanze che rivelano uniformità o analogia di materie ai sensi dell'art 6, che aggiunge alla Legge regionale 13 maggio 1980, n 34 " Disciplina del referendum abrogativo" l'art. 10 bis, concernente, appunto, la " Concentrazione di istanze referendarie".
Art. 6
Aggiunta di un articolo alla Legge regionale 13 maggio 1980, n. 34 concernente la disciplina del referendum abrogativo
1.
Alla Legge regionale 13 maggio 1980, n. 34, dopo l'art. 10, e prima dell'art. 11, è aggiunto il seguente:
" Art. 10 bis Concentrazione di istanze referendarie 1. Con il decreto di indizione del referendum, previsto dell'art. 10, il Presidente della Regione sentiti i promotori dei referendum dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che rilevano uniformità o analogia di materie. 2. Il Presidente della Regione può apportare al testo delle istanze da concentrare le correzioni necessarie od opportune per rendere chiaro il quesito da porre agli elettori. "
Titolo II
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
Art. 7
Sede e strutture di servizio
1. La Commissione ha sede presso il Difensore civico della Regione Emilia - Romagna.
2. Al fine di assicurare il buon andamento dell'attività amministrativa preliminare e conseguente ai lavori della Commissione, il Difensore civico impartisce ai propri collaboratori le direttive e le disposizioni, ed esercita gli altri poteri previsti dall'art. 12 della Legge regionale 6 luglio 1984, n. 37 " Istituzione del Difensore civico".
Art. 8
Composizione e formazione della Commissione
1. La Commissione si compone:
a) di cinque professori di ruolo di materie giuridiche presso le Università dell'Emilia - Romagna;
b) di quattro avvocati cassazionisti iscritti negli Albi professionali dell'Emilia - Romagna.
2. Il Difensore civico richiede:
a) al Rettore dell'Università di Bologna di designare cinque professori di ruolo scelti fra i docenti di materie giuridiche della stessa Università. Ad ognuno dei Rettori delle Università di Ferrara, Modena e Parma di designare quattro professori di ruolo scelti fra i professori di ruolo in materie giuridiche presso le rispettive Università;
b) ad ognuno dei Presidenti degli Ordini degli Avvocati e Procuratori dell'Emilia - Romagna di designare due avvocati cassazionisti iscritti ai rispettivi Ordini.
3. Il Difensore civico sorteggia cinque commissari fra quelli designati dai Rettori e quattro commissari fra quelli designati dai Presidenti degli Ordini degli Avvocati e Procuratori. In caso di cessazione dalla carica di un componente, provvede mediante ulteriore sorteggio tra i designati di cui sopra.
4. Il Difensore civico comunica i risultati dei sorteggi all' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che provvede alla nomina della Commissione.
5. Ai componenti la Commissione sono dovuti i compensi stabiliti annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, quale prestazione d' opera intellettuale a favore del Consiglio regionale, a norma degli articoli 19, 20 e 21 della Legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27.
Art. 9
Insediamento e Presidenza della Commissione
1. Il Difensore civico insedia la Commissione che, quale primo atto, elegge nel proprio seno il Presidente, a maggioranza assoluta dei compenenti.
2. Qualora il Presidente cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, il Commissario più anziano di età assume la Presidenza provvisoria, fino all'elezione del successore. Il Presidente può delegare le proprie funzioni a un Commissario, in caso di temporaneo impedimento.
Art. 10
Durata in carica
1. La Commissione dura in carica per il tempo corrispondente alla legislatura regionale.
2. Nel semestre antecedente la scadenza quinquennale del Consiglio, il Difensore civico provvede agli adempimenti previsti dal secondo, terzo e quarto comma dell'art. 8.
3. In caso di cessazione anticipata della legislatura, il Difensore civico provvede agli adempimenti di cui al secondo comma, non appena sia emanato il provvedimento che ha per effetto lo scioglimento del Consiglio.
4. La Commissione uscente continua ad esercitare i propri compiti fino all'insediamento della nuova Commissione.
Art. 11
Sedute e deliberazioni
1. I commissari sono tenuti a partecipare a tutte le sedute. Le assenze a più di tre sedute, qualora a giudizio della Commissione risultino non giustificate, comportano la decadenza dalla carica.
2. Spetta al Presidente, sentita la Commissione, stabilire il calendario, l'ordine del giorno, nonchè le modalità di convocazione delle sedute.
3. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei presenti e alla presenza di almeno sei commissari computando anche il Presidente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Per ogni parere richiesto alla Commissione, il Presidente nomina un relatore.
5. I commissari non possono astenersi o rinunciare alla votazione. Le regole di correttezza che impongono ai commissari di astenersi per motivi personali dal trattare determinati argomenti sono stabilite dalla Commissione, su proposta del Presidente.
6. Nei casi in cui la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere obbligatorio, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 o un parere sull'ammissibilità di una iniziative popolare o di una richiesta di referendum, ai sensi - rispettivamente degli articoli 11 della Legge regionale 23 gennaio 1973, n. 7 (esercizio dell'iniziativa popolare) e 9 della Legge regionale 13 maggio 1980, n. 34 (disciplina del referendum), promotori del referendum o dell'iniziativa popolare - previa comunicazione, entro congruo termine dalla data di comunicazione della Commissione - possono fare pervenire memorie scritte sulle quali la Commissione medesima è tenuta a pronunciarsi.
7. I pareri obbligatori ai sensi del secondo comma dell' art. 2 nonchè i pareri relativi all'ammissibilità di una iniziativa popolare o di una richiesta di referendum devono concludere con la chiara espressione delle indicazioni della Commissione, riferite alla concreta decisione che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o il Presidente della Regione sono chiamati ad assumere.
Titolo III
MODIFICHE ALLE NORME SULLE INZIATIVE POPOLARI E REFERENDARIE CONSEGUENTI ALLA ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE
Art. 12
Pubblicazione di provvedimenti relativi ad iniziative popolari e referendarie e dei pareri della Commissione
1. le deliberazioni concernenti la legittimità dei quesiti referendari previste dall'art. 3 della Legge regionale 13 maggio 1980, n. 34 " Disciplina del referendum abrogativo" nonchè i relativi pareri della Commissione sono tempestivamente comunicati al Presidente della Regione, che ne cura la pubblicazione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Sono altresì comunicate al Presidente della Regione che ne cura la pubblicazione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione, insieme con il parere della Commissione eventualmente richiesto, le deliberazioni relative all' ammissione di una iniziativa popolare o di una richiesta di referendum, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 11 della Legge regionale 23 gennaio 1973, n. 7 (esercizio dell' iniziativa popolare) e 9 della Legge regionale 13 maggio 1980, n. 34 (disciplina del referendum).
3. I pareri che la Commissione esprime in ordine agli effetti delle abrogazioni o modifiche delle norme soggette a referendum, ai sensi dell'art. 4, nonchè i pareri sulla concentrazione delle istanze referendarie ai sensi dell'art. 5, sono pubblicati integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione insieme ai provvedimenti del Presidente della Regione che vi si riferiscono.
Art. 13
Modifiche all'art. 2 della Legge regionale 13 maggio 1980, n. 34 " Disciplina del referendum abrogativo"
1.
L'art. 2 della Legge regionale 13 maggio 1980, n. 34, è così sostituito:
" Promozione del referendum I cittadini che intendono promuovere il referendum debbono, in numero non inferiore a 300, presentare apposita istanza scritta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che ne dà atto con verbale del quale viene rilasciata copia. I promotori debbono essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune della regione. Tale iscrizione può essere comprovata con dichiarazione, anche contestuale all'istanza, sottoscritta dagli interessati e autenticata nei modi previsti per l'autenticazione delle firme relative alle richieste di referendum regionale. L'istanza deve contenere i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, completando la formula ' volete che sia abrogato/ a...' con l'indicazione dell' oggetto del quesito, formulato in termini semplici e chiari e riferito a problemi affini e ben individuati, della data, numero e titolo della legge, regolamento o atto amministrativo sul quale il referendum sia richiesto. Qualora si richiede referendum per l'abrogazione parziale, deve essere indicato anche il numero degli articoli o dei commi, nonchè l'oggetto dell'atto amministrativo sui quali il referendum sia richiesto. Qualora si richieda referendum per l'abrogazione di parte uno o più articoli di legge o di regolamento o di uno o più oggetti di atti amministrativi, dovrà essere altresì inserito il testo letterale delle disposizioni delle quali sia proposta l'abrogazione. Può essere omessa l'indicazione dell'oggetto allorquando le altre indicazioni di per sè soddisfino le esigenze di chiarezza e univocità del quesito. Le disposizioni oggetto della stessa istanza di referendum devono rispondere a criteri di omogeneità, ma possono essere contenute in diversi atti legislativi o amministrativi. L'Ufficio di Presidenza tempestivamente informa della presentazione dell'istanza il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta, che ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'istanza volta a promuovere referendum non può essere presentata negli otto mesi che precedono la scadenza del Consiglio regionale. "
Art. 14
Modifiche all'art. 3 della Legge regionale 13 maggio 1980, n. 34 " Disciplina del referendum abrogativo"
1. L'art. 3 della Legge regionale 13 maggio 1980, n. 34, è così costituito: " Esame di legittimità del quesito L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, accerta se il quesito da porre agli elettori sia formulato in conformità alle disposizioni degli articoli 1 e 2. Accerta altresì gli eventuali effetti di incostituzionalità conseguenti all' abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum. L'Ufficio di Presidenza, ove accerti che il quesito contrasta con le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, oppure rilevi effetti di incostituzionalità conseguenti all'abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum, ne dispone la reiezione. L'Ufficio di Presidenza delibera all'unanimità. Qualora non si raggiunga l'unanimità, delibera il Consiglio regionale entro quindici giorni dalla data della riunione dell' Ufficio di Presidenza. I componenti dell'Ufficio di Presidenza che esprimono il proprio voto per una decisione difforme dal parere della Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa popolare e referendaria sono tenuti a motivare il dissenso. "
Art. 15
Modifiche all'art. 9 della Legge regionale 13 maggio 1980, n. 34 " Disciplina del referendum abrogativo"
1.
L'art. 9 della Legge regionale 13 maggio 1980, n. 34, è così sostituito:
" Ammissibilità del referendum Sull'ammissibilità della richiesta di referendum, con riguardo ai requisiti e alle procedure prescritte dallo Statuto e dalla presente legge, delibera all'unanimità l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro trenta giorni dal deposito della richiesta stessa. Qualora non si raggiunga l'unanimità, delibera il Consilgio regionale entro quindici giorni dalla data della riunione dell'Ufficio di Presidenza. Qualora l'Ufficio di Presidenza del Consiglio riscontri delle irregolarità nella procedura di formazione o di presentazione della richiesta e della prescritta documentazione, può stabilire un termine per le eventuali sanatorie o per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza. Di tale decisione il Presidente del Consiglio regionale è tenuto a dare tempestiva comunicazione ai promotori, perchè procedano a sanare le irregolarità riscontrate. Non può essere ripresentata istanza di referendum sullo stesso oggetto se non sia trascorso almeno un anno dalla pubblicazione della delibera di inammissibilità. "
Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 16
Aggiunta di un comma all'art. 22 (disposizioni applicabili) della Legge regionale 13 maggio 1980, n. 34 " Disciplina del referendum abrogativo"
1.
All'art. 22 della Legge regionale 13 maggio 1980, n. 34, è aggiunto il seguente comma:
" Per la redazione dei quesiti referendari da sottoporre agli elettori i promotori non possono avvalersi dell'assistenza giuridica prevista dall'art. 6 della Legge regionale 23 gennaio 1973, n. 7
Art. 17
Disposizione transitoria
1. Il secondo comma dell'art. 2, gli articoli 3, 4, 5 e 6 nonchè le norme del Titolo III della presente legge si applicano a decorrere dalla data della delibera di nomina della Commissione.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Difensore civico e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvedono agli adempimenti necessari per la nomina e l'insediamento della Commissione, per la durata della legislatura in corso.
Art. 18
Norma finanziaria
Al maggior onere derivante dalla applicazione della presente legge - previsto per l'anno 1986 in Lire 20.000.000 - si provvede mediante lo stanziamento previsto al Capitolo 00350 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1986: " Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da Enti o privati a favore del Consiglio regionale. Convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche" (ed in particolare, alla specifica articolazione destinata alle: " Spese per il Difensore Civico"), che presenta la necessaria disponibilità
2. Per gli esercizi successivi al 1986, si provvederà mediante gli stanziamenti che saranno autorizzati sui corrispondenti capitoli di spesa dalla legge di Bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 11 dicembre 1986

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