LEGGE REGIONALE 27 marzo 1987, n. 12
NORME PER INQUADRAMENTO NELL'ORGANICO REGIONALE DEL PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO IN ATTUAZIONE DELL' ART. 7 DELLA LEGGE 30 APRILE 1976 N. 386 E DELL' ART. 34 DELLA LR 9 MAGGIO 1980 N. 33
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 41 del 30 marzo 1987
Art. 3
1. Il personale inquadrato nel ruolo organico regionale ai sensi della presente legge, può optare, ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della Legge 30 aprile 1976 n. 386 , per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di inquadramento.
2. Tutto il restante personale proveniente dall'ERSA ed inquadrato nel ruolo organico regionale è iscritto alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli Enti locali.