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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1987, n. 17

MODIFICAZIONE DELLA LR 10 APRILE 1986, N. 9 " NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 27 aprile 1987

INDICE

Art. 1 - Domande di ammissione ai contributi regionali
Art. 2 - Norme transitorie
Art. 3 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Domande di ammissione ai contributi regionali
Il primo comma dell'art. 8 della L. R. 10 aprile 1986, n. 9, è così modificato:
"1. Le domande di ammissione ai contributi regionali debbono essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno precedente l'attività da svolgersi, alla Giunta regionale ".
Art. 2
Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di ammissione ai contributi regionali relative alle attività da svolgersi nel 1987 debbono essere presentate alla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge regionale.
2. Il Consiglio regionale approva entro i successivi quattro mesi, su proposta della Giunta regionale, il programma degli interventi per l'anno 1987.
Art. 3
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, secondo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 23 aprile 1987

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