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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1987, n. 18

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' TEATRALI, MUSICALI E CINEMATOGRAFICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 27 aprile 1987

INDICE

Art. 1 - Oggetto della legge
Art. 2 - Destinatari degli interventi
Art. 3 - Oggetto dell'intervento regionale
Art. 4 - Determinazione e liquidazione dei contributi
Art. 5 - Norma finale
Art. 6 - Procedura d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto della legge
1. La presente legge regolamenta, in via transitoria, per non oltre l'anno 1987, gli interventi regionali di promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche e, nei limiti fissati dalla normativa statale, autodiovisive.
2. Per l'attuazione degli interventi, la Regione Emilia - Romagna si attiene ai principi stabiliti dalla LR 4 aprile 1985, n. 11 " Norme in materia di promozione delle attività teatrali, musicali e cinematografiche".
3. Il primo piano triennale degli interventi di promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive, previsto dall'art. 8 della LR 4 aprile 1985, n. 11 " Norme in materia di promozione delle attività teatrali, musicali e cinematografiche", avrà come riferimento il triennio 1988- 1990. Di conseguenza, il primo programma annuale si riferirà all'anno 1988 e le disposizioni della suddetta legge regionale si applicheranno a decorrere da tale anno.
Art. 2
Destinatari degli interventi
1. Sono destinatari degli interventi regionali le imprese e gli enti di cui all'art. 7 della LR 4 aprile 1985, n. 11, nei confronti dei quali ricorrono le condizioni previste nel detto articolo.
Art. 3
Oggetto dell'intervento regionale
1. Formano oggetto degli interventi regionali i servizi, i programmi e le attività di interesse regionale realizzati e attuati in conformità a quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 della LR 4 aprile 1985, n. 11.
Art. 4
Determinazione e liquidazione dei contributi
1. Le domande di ammissione ai contributi regionali devono essere presentate alla Giunta regionale entro e non oltre trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
2. Il programma degli interventi regionali relativi all'anno 1987 è deliberato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico di cui all'art. 9 della LR 4 aprile 1985, n. 11.
3. I contributi sono liquidati in conformità a quanto disposto dall'art. 11 della LR 4 aprile 1985, n. 11.
Art. 5
Norma finale
1. Le disposizioni della presente leggi si applicano anche ai servizi, programmi e attività realizzati e attuati nell'anno 1986, per i quali siano presentate domande di ammissione nel termine stabilito dal primo comma del precedente art. 4. I contributi regionali relativi a servizi e attività realizzati nel 1986 sono liquidati in uun' unica soluzione sulla base del rendiconto consuntivo.
Art. 6
Procedura d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, secondo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 23 aprile 1987

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