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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1987, n. 25

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 10 GIUGNO 1977, N. 25 " UNIFICAZIONE DELLA AZIENDA REGIONALE INCREMENTO SELVAGGINA E DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LA TUTELA DELLA PESCA NELL'EMILIA NELLA AZIENDA PER IL RIEQUILIBRIO FAUNISTICO E ITTICO DEL TERRITORIO DELL'EMILIA - ROMAGNA - ARIS"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 27 agosto 1987

INDICE

Art. 1 - Elezione dei vicepresidenti
Art. 2 - Compiti dei civepresidenti
Art. 3 - Comitato esecutivo
Art. 5 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Elezione dei vicepresidenti
1.
L'art. 6, 1° comma, della LR 10 giugno 1977, n. 25, è così sostituito:
"La Commissione amministratrice nomina, nella prima riunione, tra i suoi componenti, due vicepresidenti; per tale nomina ciascun componente della Commissione amministratrice vota un solo nome e risultano nominati i due consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età. "
Art. 2
Compiti dei civepresidenti
1.
L'art. 6, 2° comma, della LR 10 giugno 1977, n. 25, è così sostituito:
"In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate da uno dei due vicepresidenti specificamente indicato a tal fine dal comitato esecutivo. "
Art. 3
Comitato esecutivo
1.
L'art. 7, 6° comma, della LR 10 giugno 1977, n. 25, è così sostituito:
"La Commissione amministratrice può delegare - con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti - una o più delle funzioni indicate all'art. 8 ad un comitato esecutivo costituito dal presidente, dai due vice - presidenti e da sei membri eletti in seno alla Commissione amministratrice. "
Art. 4
1. In sede di prima applicazione della presente legge, essendo già in carica il comitato esecutivo ed il vicepresidente, nominati in conformità alla LR 10 giugno 1977, n. 25, la nomina del secondo vicepresidente viene effettuata dalla Commissione amministratrice tra i componenti del comitato esecutivo, nella prima seduta successiva all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, 2o comma, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 24 agosto 1987

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