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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/07/2018

Data di pubblicazione della legge modificante : 14/09/1987

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1987, n. 29

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 14 settembre 1987

Titolo II
SERVIZI ED INCENTIVI FINANZIARI A FAVORE DELLE NUOVE IMPRESE COSTITUITE DA GIOVANI
Art. 3
Servizi
1. La Regione promuove servizi di informazione, di orientamento e di assistenza tecnica diretti all'incremento dell'occupazione giovanile e alla creazione e al primo sviluppo di nuove imprese costituite da giovani, prestando particolare attenzione allo sviluppo di imprenditorialità femminile.
2. A tal fine la Regione può stipulare convenzioni con le associazioni regionali degli imprenditori e con quelle associazioni, enti pubblici o privati e istituzioni locali, che svolgono, con comprovata qualificazione e senza fini di lucro, attività di promozione e di sostegno di nuove imprenditorialità, a mezzo delle quali viene determinata la natura dei servizi previsti dal primo comma.
Art. 4
Incentivi finanziari alle nuove imprese costituite da giovani
1. La Regione incentiva, nelle forme e nei modi previsti dalle successive disposizioni, la costituzione ed il primo sviluppo di cooperative e forme associative che associno, in percentuale superiore al 60%, persone di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
2. La Regione incentiva altresì, nelle forme e nei modi previsti dalle successive disposizioni, la costituzione ed il primo sviluppo di imprese artigiane e di altre imprese (ditte individuali o società di persone) esercitate da imprenditori di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Le imprese non debbono configurarsi come continuazione di un' impresa preesistente.
3. Nell'ammissione agli incentivi sono considerate prioritarie le iniziative delle cooperative, delle forme associative e delle imprese previste al primo e secondo comma che abbiano caratteristiche di innovazione nelle tecnologie o nell'organizzazione produttiva; o che presentino particolare interesse sotto il profilo occupazionale; o che interessino aree svantaggiate; o che rivestano particolare rilevanza sociale o civile; o che siano costituite da donne o a forte incidenza di manodopera femminile; o che siano formate da giovani che intendano sviluppare, attraverso un' attività imprenditoriale, le conoscenze professionali acquisite frequentando corsi formativi attuati in base alla vigente legislazione regionale in materia. Fra i soggetti ammissibili agli incentivi sono comprese le cooperative, le forme associative o imprese che abbiano come fine statutario e/ o realizzino nei loro progetti l'inserimento lavorativo di persone appartenenti a fasce deboli o marginali o a rischio di emarginazione secondo la definizione di cui al 2o comma dell'art. 13.
4. Le imprese di cui sopra devono avere sede legale e produttiva nel territorio della regione Emilia - Romagna.
5. I soggetti che intendono beneficiare degli incentivi previsti nei precedenti commi debbono presentare progetti triennali che documentino la fattibilità tecnico - economico - finanziaria e che forniscano un' attendibile previsione dell'occupazione di mano d' opera realizzabile, della capacità produttiva e delle potenzialità innovative. I soggetti beneficiari debbono altresì indicare l'eventuale accesso a provvidenze previste da leggi nazionali vigenti o da atti deliberativi predisposti in sede locale e l'impegno al rispetto di leggi di prevenzione infortunistica e delle malattie professionali, dei contratti collettivi di lavoro, nonchè delle normative relative alla tutela dell'ambiente.
6. I beneficiari degli incentivi debbono far pervenire alla Regione annualmente, secondo le disposizioni che la Giunta provvede ad emanare al riguardo con propria delibera, relazioni relative alla realizzazione dei progetti previsti dal quinto comma, corredati dalla necessaria documentazione.
7. La Regione, sulla base degli accertamenti compiuti dal nucleo di valutazione dei progetti previsto all'art. 9, in ordine ai dati forniti e documentati secondo il disposto del sesto comma, può anche sospendere, in tutto o in parte, la concessione dei contributi previsti dall'art. 5.
8. Copia della domanda deve essere inviata anche al Comune sede dell'attività che si intende avviare.
Art. 5
Spese ammesse a contributo Regolamento di attuazione
1. Gli incentivi concessi dalla Regione a norma dell'art. 4 consistono in contributi agli investimenti ed alle spese di avviamento.
2. Detti contributi possono coprire al massimo il settanta per cento delle spese sostenute per gli investimenti e l'avviamento e non possono superare, in ogni caso, l'importo di cento milioni.
3. I contributi per le spese di avviamento vengono erogati in un' unica soluzione al momento dell'approvazione del progetto. I contributi agli investimenti vengono erogati in tre anni secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

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