Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 15/07/2011 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 31/10/1987
LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1987, n. 30
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE DI COMPARTO 1985/ 1987, RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 31 ottobre 1987
Art. 30
Scaglionamento degli aumenti e delle indennità
1. L'aumento della indennità di reperibilità di cui alla lettera g) del precedente art. 29 è corrisposto in ragione del 65% a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; il restante 35% dall'1 gennaio 1988.