LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1987, n. 40
NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE REGIONALE IN SOCIETA' CONSORTILI PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI MERCATI AGRO - ALIMENTARI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 140 del 14 dicembre 1987
Art. 3
1. La partecipazione della Regione al capitale sociale delle società consortili costituite per la costruzione e la gestione dei mercati non può superare il 25 per cento.