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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1987, n. 40

NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE REGIONALE IN SOCIETA' CONSORTILI PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI MERCATI AGRO - ALIMENTARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 140 del 14 dicembre 1987

Art. 4
1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, ammontanti a Lire 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1987, la Regione Emilia - Romagna fa fronte con i fondi allocati nel Bilancio pluriennale 1987- 1989, nell' ambito del Programma 03 " Commercio e mercati", Settore 04 " Turismo e Commercio", Sezione 3a " Attività produttive" e con l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa dei Bilanci a partire dall'esercizio 1987, che viene dotato della necessaria disponibilità mediante l'utilizzazione dei fondi di cui al cap. 86500 " Fondo per fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo", secondo l'esatta destinazione attributa a tale somma dalla voce n. 13 dell'elenco n. 5 annesso alla legge di Bilancio per l'esercizio 1987.

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