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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1987, n. 43

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SANITARIE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DEGLI STATI DELL'INVALIDITA' CIVILE, DELLE CONDIZIONI VISIVE, DEL SORDOMUTISMO E DEL COLLEGIO MEDICO PER L'ACCERTAMENTO DELLE COMPATIBILITA' DELLO STATO PSICOFISICO DELL'INVALIDO RISPETTO ALLE MANSIONI LAVORATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 144 del 22 dicembre 1987

Art. 11
Oneri finanziari
1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'attivazione delle commissioni sanitarie e dei collegi medici, nei limiti degli importi fissati dalla normativa statale, si provvede mediante l'impiego delle somme assegnate della quota corrente del Fondo sanitario nazionale, a carico delle Unità sanitarie locali ove sono istituiti. Gli oneri di spesa eccedenti tali limiti sono erogati dalle Unità sanitarie locali a carico del bilancio regionale.
2. Con rendiconti semestrali le Unità sanitarie locali richiedono alla Regione il rimborso delle spese inerenti le quote dei compensi a carico del bilancio regionale.
3. La Giunta regionale, d' intesa con le Unità sanitarie locali sedi delle commissioni sanitarie di seconda istanza, determina annualmente le assegnazioni dei mezzi finanziari per l'esericizo delle funzioni attribuite ad eccezione delle spese di cui al precedente comma.
4. Al finanziamento degli oneri a carico del bilancio regionale, ivi compresi gli oneri derivnati dall'attivazione del coordinamento delle commissioni sanitarie, provvede l'Amministrazione regionale con gli stanziamenti previsti al capitolo 50020 " Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza e i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione - di consigli, comitati o commissioni" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1987 e con gli stanziamenti che verranno autorizzati sul corrispondente capitolo di spesa per gli anni successivi al 1987.

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