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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1987, n. 43

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SANITARIE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DEGLI STATI DELL'INVALIDITA' CIVILE, DELLE CONDIZIONI VISIVE, DEL SORDOMUTISMO E DEL COLLEGIO MEDICO PER L'ACCERTAMENTO DELLE COMPATIBILITA' DELLO STATO PSICOFISICO DELL'INVALIDO RISPETTO ALLE MANSIONI LAVORATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 144 del 22 dicembre 1987

Art. 6
Coordinamento delle commissioni sanitarie
1. La Giunta regionale promuove il coordinamento fra le commissioni sanitarie per favorire l'omogeneità dei criteri tecnici d' accertamento degli stati di invalidità anche attraverso periodiche riunioni dei presidenti delle commissioni stesse convocate e presiedute dall'Assessore regionale cui competono le relative funzioni.
2. La Giunta regionale promuove inoltre attività di aggiornamento e di qualificazione professionale dei componenti delle commissioni in collaborazione con gli Istituti di medicina legale delle Università.

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