LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1988, n. 3
NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 27 gennaio 1988
Art. 1
Funzioni di polizia locale
1. I Comuni, le Province e gli altri Enti locali esercitano le funzioni di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e ogni altra attività di polizia, nelle materie di propria competenza nonchè in quelle ad essi delegate.