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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1988, n. 3

NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 27 gennaio 1988

Art. 13
Comitato tecnico regionale
1. E' istituito il Comitato tecnico regionale in materia di polizia locale.
2. Esso dura in carica quanto il Consiglio regionale, svolge le sue funzioni fino al suo rinnovo, ed è composto: dall' assessore regionale competente per materia o da un suo delegato che lo presiede; da un esperto in materia di polizia locale designato dalla Giunta: da tre rappresentanti, designati rispettivamente dalle Sezione regionali dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM; da tre esperti tra quelli designati dalle Organizzaizoni sindacali dei dipendenti degli Enti locali; e da due esperti fra quelli designati rispettivamente dalle Associazioni dei comandanti e dei vigili urbani aventi sede nella regionale.
3. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale il quale, in caso di omessa designazione di alcuni dei membri, assegna un termine non superiore a trenta giorni per provvedervi. Qualora l'omissione si protragga, provvede ugualmente alla nomina dei soggetti già designati. In tal caso il Comitato risulta composto, a tutti gli effetti, da un numero di componenti corrispondente a quello dei membri nominati.
4. Ai componenti del Comitato spettano i gettoni di presenza e le altre indennità previste dalle vigenti disposizioni di legge regionale per il funzionamento degli organi collegiali.

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