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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1988, n. 3

NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 27 gennaio 1988

Art. 14
Compiti del Comitato
1. Il Comitato tecnico regionale ha funzioni di studio, informazione e consulenza tecnica e giuridica in materia di polizia locale.
2. In particolare, esso formula alla Giunta regionale proposte relative:
a) alle caratteristiche dei servizi di polizia con riferimento ai criteri di cui all'art. 10;
b) alle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi del personale addetto ai servizi di polizia locale;
c) alle caratteristiche e alla dotazione dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi e ai servizi di polizia locale: a tale fine esprime pareri sulle richieste di contributi previste dagli artt. 2 e 3;
d) ai corsi di formazione professionale con particoalre riferimento alle materie di insegnamento che dovranno essere omogenei quanto ai contenuti tecnico - culturali;
e) a eventuali comunicati e note esplicative, nelle materie di cui alle lettere del presente comma, ai corpi ed ai servizi di polizia locale.
3. Una struttura organizzativa regionale alle dipendenze funzionali della Giunta, svolge i compiti di supporto tenico e amministrativo all'attività del Comitato.

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