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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1988, n. 3

NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 27 gennaio 1988

Art. 2
Gestione associata
1. La Regione promuove e incentiva le iniziative degli Enti locali volte a esercitae in forma associata le funzioni di polizia secondo esigenze di economicità e di efficienza, negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dagli enti interessati. In tali ambiti possono essere istituiti consorzi, o altre forme associative consentite dalla legge, per la gestione comune del servizio di polizia.
2. A tale fine concorre al finanziamento di appositi piani per l'acquisto di attrezzature per l'esercizio comune dell' attività di polizia. La Giunta regionale, previo parere del Comitato previsto all'art. 13, provvede annualmente, nel limite dello stanziamento di bilancio, sentita la competente Commissione consiliare, al riparto dei contributi per gli enti interessati che abbiano presentato il piano di acquisto entro il 30 giugno di ogni anno.

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